Ultima modifica: 29 Dicembre 2017

Divieto di fumo nelle scuole e nelle aree all’aperto di pertinenza delle Istituzioni Scolastiche – Applicazione della normativa

Prot. 4524/A35

del 28/12/2017                                                                                                                                            Ai Docenti

Al DGSA

All’RLS

Al personale ATA

Ai Responsabili di plesso

 A tutto il personale che opera nella scuola anche a T.D.

  Agli Assistenti educatori

  Agli Studenti

 Ai Genitori degli alunni/e

Al sito web- Area Sicurezza

 Alla bacheca Sicurezza della Scuola

 

 

OGGETTO: divieto di fumo nelle scuole e nelle aree all’aperto di pertinenza delle Istituzioni Scolastiche – Applicazione della normativa.

 

La presente circolare disciplina l’applicazione della normativa sul divieto di fumo nell’Istituto in attuazione della normativa vigente, in particolare:

– D. L. n. 81/2008; – Art. 4 D.L. n. 104 del 12 settembre 2013;

– Art. 1, comma 189 della Legge n. 311 del 30.12.2004 (legge finanziaria 2005);

– Circolare 17 dicembre 2004 del Ministero della Salute;

– Art. 6 del Decreto-legge n. 32 del 3 marzo 2003;

– Accordo Stato-Regioni del 24.07.2003;

– Art. 51 della Legge n. 3 del 16.01.2003;

– Legge n. 584 dell’11.11.1975.

 

NORME ANTI FUMO COME FATTORE EDUCATIVO

È il caso di sottolineare che la ratio della normativa, e quindi delle prescrizioni contenute nella presente, non vuole avere una etichettatura repressiva, quanto piuttosto una connotazione educativa e si inquadra nell’ambito di un più generale obiettivo di prevenzione dalle dipendenze e di una formazione a sani e corretti stili di vita.

DESTINATARI

La presente nota è rivolta, con effetti obbligatori, a tutto il personale dell’Istituto e a chiunque ne frequenti, a qualsiasi titolo e anche per un tempo limitato, locali e pertinenze (studenti, genitori, visitatori, …).

 

LOCALI E SPAZI SOGGETTI AL DIVIETO DI FUMO

È stabilito divieto assoluto di fumo in tutti i locali e gli spazi all’aperto di pertinenza della struttura scolastica, ivi compresi i vani di transito e i servizi igienici, i cortili dell’Istituto, anche durante l’intervallo. Per il personale dipendente, è del tutto evidente che è assolutamente vietato uscire dai cancelli della scuola per fumare durante l’orario di servizio e/o scolastico.

 

SIGARETTE ELETTRONICHE

È altresì vietato l’utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali dell’Istituto.

 

SOGGETTI PREPOSTI AL CONTROLLO DELL’APPLICAZIONE DEL DIVIETO

I soggetti preposti al controllo dell’applicazione del divieto sono nominati dal Dirigente Scolastico; l’incaricato non può, se non per giustificato motivo reso per iscritto, rifiutare la designazione.

È compito dei soggetti preposti al controllo, l’applicazione del divieto:

  • sorvegliare affinché sia rispettato il divieto di fumo in tutti le aree loro indicate;
  • accertare le relative infrazioni e verbalizzarle, seguendo la procedura di cui all’art. 4 D.L. 104, 12 settembre 2013;
  • individuare la rispettiva ammenda da comminare;
  • utilizzare gli appositi moduli di contestazione;
  • controllare che siano affissi, nell’ambito delle aree di loro competenza, gli appositi cartelli predisposti da questo ufficio, contenenti l’indicazione del divieto di fumo e della normativa di riferimento;

 

PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO

  • Nei casi di violazione del divieto, i soggetti preposti al controllo procedono all’accertamento delle relative infrazioni, contestando immediatamente al trasgressore la violazione e provvedendo alla redazione in triplice copia del verbale di accertamento, previa identificazione del trasgressore tramite documento d’identità o, nel caso di minori, anche tramite conoscenza personale e successivo coinvolgimento di chi esercita la patria potestà;
  • i soggetti preposti al controllo consegnano una copia del verbale di contestazione al trasgressore, unitamente all’invito a depositare presso la segreteria amministrativa di questo Istituto, entro sessanta giorni, copia della documentazione attestante l’avvenuto inoltro del verbale e copia del pagamento, secondo le modalità e la destinazione specificate nel verbale di accertamento e consegnano la seconda copia alla segreteria amministrativa;
  • qualora il trasgressore sia persona minorenne la copia del verbale di contestazione dovrà essere notificata ai titolari della potestà genitoriale;
  • nel caso in cui il trasgressore non ottemperi al pagamento nel predetto termine, il Dirigente Scolastico presenterà rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni e notificazioni, al Prefetto competente per la conseguente ingiunzione; ove il trasgressore si rifiuti di sottoscrivere la notifica del verbale, il verbale stesso gli dovrà essere trasmesso mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, tramite la segreteria scolastica.

SANZIONI

Ai contravventori sarà applicata una sanzione come previsto dalla normativa vigente.

I soggetti preposti al controllo commineranno al trasgressore di norma la sanzione minima; in caso di recidiva gradueranno la sanzione fino ad arrivare alla sanzione massima;

Si rammenta che il soggetto incaricato alla vigilanza non può ricevere direttamente il pagamento dal trasgressore ai sensi delle vigenti leggi;

I dipendenti e gli alunni/e dell’Istituto che non osservino il divieto di fumo, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie, possono essere sottoposti a procedimenti disciplinari;

I Collaboratori scolastici ed i Docenti sono tenuti alla massima vigilanza sul rispetto delle norme, segnalando allo scrivente, con la massima tempestività, eventuali episodi di violazione delle presenti disposizioni.

LA PRESENTE INFORMATIVA HA VALORE PERMANENTE, SALVO SUCCESSIVE MODIFICHE O INTEGRAZIONI.

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Concetta Mosca

Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell’art. 3 c. 2 D.Lgs. n. 39/93